Pochi lo sanno ma la legge prevede la possibilita' di
rifiutarsi di votare e metterlo a verbale.
Quando si va al seggio e dopo che le schede sono
vidimate si dichiara che ci si rifiuta di votare e si
vuole che sia messo a verbale.
Le schede di rifiuto vengono CONTATE e sono VALIDE,
contrariamente alle schede nulle o bianche o
all'astensione dal voto.
Nessun media (chiaramente) ne parla, sembra che i
giochi della CASTA siano gia' fatti, come al solito la
gente andra' a votare il "meno peggio".
Nel caso le schede di rifiuto arrivassero a un certo
numero ( cosa mai successa nelle elezioni italiane)
la casta avrebbe "qualche problema" nell'assegnare i
seggi vuoti e i media saranno obbligati a parlarne.
Fate girare questa mail il piu' possibile, e' l'unica
maniera per fare sentire la voce di tutti quelli che
vogliono un sistema con persone veramente nuove e non un branco
di professionisti della politica che rubano soldi
parlando di niente.
L'astensionismo passivo non fa percentuale di media
votanti e riguardo alle elezioni legislative il nostro
sistema di attribuzione non prevede nessun quorum di
partecipazione. Quindi, se per assurdo nella
consultazione elettorale votassero tre persone, ciò
che uscirebbe dalle urne sarebbe considerata valida
espressione della volontà popolare e si procederebbe
quindi all'attribuzione dei seggi in base allo
scrutinio di tre schede.
Altresì le schede bianche e nulle, fanno si
percentuale votanti, ma vengono ripartite, dopo la
verifica in sede di collegio di garanzia che ne
attesti le caratteristiche di bianche o nulle, in un
unico cumulo da ripartire nel cosiddetto premio di
maggioranza....(per assurdo sempre votando bianca o
nulla se alle prossime elezioni vincesse Berlusconi le
suddette schede andrebbero attribuite nel premio di
Forza Italia).
Esiste però un METODO DI ASTENSIONE, che garantisce di
essere percentuale votante (quindi non delegante) ma
consente di non far attribuire il proprio non-voto al
partito di maggioranza. E' infatti facoltà
dell'elettore recarsi al seggio e una volta fatto
vidimare il certificato elettorale, AVVALERSI DEL
DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA, assicurandosi di far
mettere a verbale tale opzione; è possibile inoltre
ALLEGARE IN CALCE AL VERBALE, UNA BREVE DICHIARAZIONE
IN CUI, SE VUOLE, L'ELETTORE HA IL DIRITTO DI
ESPRIMERE LE MOTIVAZIONI DEL SUO RIFIUTO (es.:
'Nessuno degli schieramenti qui riportati mi
rappresenta')'.
In sintesi:
DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA:
1) ANDARE A VOTARE, PRESENTARSI CON I DOCUMENTI +
TESSERA ELETTORALE E FARSI VIDIMARE LA SCHEDA
2) NON TOCCARE LA SCHEDA (se si tocca la scheda viene
contata come nulla e quindi rientra nel meccanismo del
premio di maggioranza) E ESERCITARE IL DIRITTO DI
RIFIUTARE LA SCHEDA (DOPO VIDIMATA), dicendo: "Rifiuto
la scheda per protesta, e chiedo che sia
verbalizzato!"
3) PRETENDERE CHE VENGA VERBALIZZATO IL RIFIUTO DELLA
SCHEDA
4) ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI AGGIUGERE, IN
CALCE AL VERBALE, UN COMMENTO CHE GIUSTIFICHI IL
RIFIUTO (ad esempio: "Nessuno dei politici inseriti
nelle liste mi rappresenta" )(D.P.R. 30 marzo 1957, n.
361 - Art. 104)
COSì FACENDO NON VOTERETE, ED EVITERETE CHE IL
VOTO,NULLO O BIANCO, SIA CONTEGGIATO COME QUOTA PREMIO
PER IL PARTITO CON PIù VOTI!!
Art. 104
1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non
ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o
concorre a permettere a un elettore non fisicamente
impedito di farsi assistere da altri nella votazione e
il medico che a tale scopo abbia rilasciato un
certificato non conforme al vero, sono puniti con la
reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino
a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che
appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono
puniti con la reclusione fino a tre anni e con la
multa fino a lire 4.000.000.
2. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con
atti od omissioni contrari alla legge, rende
impossibile il compimento delle op! erazioni
elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne
altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione
dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione
da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a
lire 4.000.000.
3. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale,
contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è
punito con la reclusione da tre a sei mesi.
4. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale,
ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di
liste elettorali, di liste di candidati, carte,
plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la
consegna od operandone il trafugamento anche
temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette
anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro
milioni.
5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta
di inserire nel processo verbale o di allegarvi
proteste o reclami di elettori è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino
a lire 4.000.000.
6. I rappresentanti dei candidati nei collegi
uninominali e delle liste di candidati che impediscono
il regolare compimento delle operazioni elettorali
sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e
con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.
7. Chiunque, al fine di votare senza averne diritto, o
di votare un'altra volta, fa indebito uso del
certificato elettorale è punito con la pena della
reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino
a lire 4.000.000.
8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio
de! l diritto elettorale, fa incetta di certificati
elettorali è punito con la reclusione da uno a tre
anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
per maggiori informazioni: http://www.riforme.net
QUESTA E' SOLO INFORMAZIONE, E' GIUSTO CHE QUALSIASI
CITTADINO SAPPIA COSA PUO' E COSA NON PUO' FARE QUANDO
VIENE CHIAMATO ALLE ELEZIONI. QUESTO MESSAGGIO NON HA
LO SCOPO DI ISTIGARE NESSUNO, MA SEMPLICEMENTE DI
INFORMARLO, OGNUNO E' LIBERO DI AGIRE COME MEGLIO
CREDE.
Data inserimento: 07 12:49:40 Aprile 2008
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